Il Decreto Legislativo 81/08 aggiornato definisce le nuove disposizioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità sono in vigore dal 22 Ottobre 2021.
Nei prossimi paragrafi, cercheremo di riassumere i punti salienti del documento.
Quali sono gli Obiettivi del D.lgs.81/08 aggiornato?
Con il Decreto-legge n. 146/2021 al Capo III, Articolo 13, il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, approva nuove regole in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le modifiche indicate dal Ministro sono principalmente finalizzate ad incentivare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.
Tra le misure previste dal D.lgs. 81/08 aggiornato vi sono, quindi:
- Il Coordinamento di Asl e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per l’attività di vigilanza svolta a livello provinciale, con conseguenti modifiche al DPCM del 21 Dicembre 2007;
- Un ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro;
- Un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
- Un rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta ad una definitiva messa a regime e ad una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Sanzioni e Investimenti previsti dal D.lgs. aggiornato
È stato, inoltre, stabilito che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione andranno ad integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, analogamente a quanto avviene già per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl.
Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: scatterà in presenza del 10%, e non più del 20%, del personale “in nero” sul luogo di lavoro, così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi.
In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni di prevenzione individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagnerà:
- Un rilevante aumento dell’organico, di cui è prevista l’assunzione di 1.024 unità;
- Un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza;
- Un aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
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