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Il “nuovo” D.M. 2/9/21 per la prevenzione degli Incendi nelle Aziende

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Autore Stefano Mancarti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Tale decreto rappresenta un aggiornamento del precedente riferimento legislativo, il D.M. 10/3/98 in vigore da oltre vent’anni per la definizione dei Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell'Emergenza nei luoghi di lavoro.

Quali sono le Novità del D.M. 2/9/21 nella Prevenzione degli Incendi in Azienda?


Il “nuovo” Decreto Ministeriale 2/9/21 non abroga completamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i relativi allegati.

Nello specifico, dal 4 Settembre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:

Nei prossimi paragrafi vedremo, nel dettaglio, quanto previsto dal nuovo D.M. 2/9/21 sulla prevenzione incendi nelle Aziende per ciò che concerne la Formazione degli Addetti Antincendio.

Tutte le Novità del Nuovo Decreto per la Formazione degli Addetti Antincendio

Tutti i Lavoratori implicati in attività di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono necessariamente ricevere una Specifica Formazione Antincendio e svolgere costantemente Aggiornamenti Mirati.

Le principali novità introdotte dal Nuovo D.M. contemplano, nello specifico:

Il Decreto Ministeriale 2/9/21 modifica parzialmente i programmi dei Corsi di Formazione per gli Addetti Antincendio, prevedendo 3 tipologie di Corsi di Formazione, con la stessa durata rispetto al vecchio D.M. 10/3/98, ovvero:

Invece, per quanto riguarda i Corsi di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio, il Nuovo Decreto prevede:

Il D.M. 2/9/21 stabilisce, inoltre, che le Attività di Formazione e di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio possono essere svolte in modalità FAD (Formazione a Distanza) di tipo sincrono, ossia in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei Corsi di Formazione ed Aggiornamento relativamente alle durate e ai Contenuti Minimi sono riportati all’Allegato III del D.M. 2/9/21.

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