È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Tale decreto rappresenta un aggiornamento del precedente riferimento legislativo, il D.M. 10/3/98 in vigore da oltre vent’anni per la definizione dei Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell'Emergenza nei luoghi di lavoro.
Quali sono le Novità del D.M. 2/9/21 nella Prevenzione degli Incendi in Azienda?
Il “nuovo” Decreto Ministeriale 2/9/21 non abroga completamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i relativi allegati.
Nello specifico, dal 4 Settembre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:
- Art. 3, comma 1, lettera f), relativo all’Informazione e alla Formazione sui rischi di incendio ai Lavoratori;
- Art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
- Art. 6 che riguarda la “Designazione degli addetti antincendio”;
- Art. 7 che rimanda alla “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Nei prossimi paragrafi vedremo, nel dettaglio, quanto previsto dal nuovo D.M. 2/9/21 sulla prevenzione incendi nelle Aziende per ciò che concerne la Formazione degli Addetti Antincendio.
Tutte le Novità del Nuovo Decreto per la Formazione degli Addetti Antincendio
Tutti i Lavoratori implicati in attività di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono necessariamente ricevere una Specifica Formazione Antincendio e svolgere costantemente Aggiornamenti Mirati.
Le principali novità introdotte dal Nuovo D.M. contemplano, nello specifico:
- L’introduzione dell’obbligo di Aggiornamento con cadenza quinquennale nella Formazione degli Addetti Antincendio;
- Lo svolgimento della Prova Pratica di Estinzione nei Corsi di Formazione di livello 1, cioè quelli che attualmente sono denominati Corsi di Formazione antincendio - Rischio Basso, nonché in tutti i Corsi di Aggiornamento per Addetti Antincendio.
Il Decreto Ministeriale 2/9/21 modifica parzialmente i programmi dei Corsi di Formazione per gli Addetti Antincendio, prevedendo 3 tipologie di Corsi di Formazione, con la stessa durata rispetto al vecchio D.M. 10/3/98, ovvero:
- Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (4 ore);
- Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (8 ore);
- Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 (16 ore).
Invece, per quanto riguarda i Corsi di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio, il Nuovo Decreto prevede:
- Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore;
- Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore;
- Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore;
Il D.M. 2/9/21 stabilisce, inoltre, che le Attività di Formazione e di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio possono essere svolte in modalità FAD (Formazione a Distanza) di tipo sincrono, ossia in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei Corsi di Formazione ed Aggiornamento relativamente alle durate e ai Contenuti Minimi sono riportati all’Allegato III del D.M. 2/9/21.
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