La Verifica Messa a Terra è un controllo periodico sancito dal DPR 462/01, che richiede a tutti i Datori di Lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda, di far eseguire la verifica messa a terra sugli impianti elettrici, con cadenza periodica biennale o quinquennale.
Chi esegue le verifiche sugli impianti di messa a terra previste dal DPR 462/01?
Precedentemente al Decreto, era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica e delle ASL i successivi controlli periodici, mentre a partire dal 23 gennaio 2002, con l’introduzione del DPR 462/01, è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e di far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
Sulla base della Normativa Tecnica Europea UNI CEI, la verifica messa a terra può essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
La mancata effettuazione delle verifiche di legge è un’inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc… in fase di attività di vigilanza.
Per questo motivo, il datore di lavoro deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Quali impianti sono soggetti alla verifica messa a terra?
In ottemperanza al DPR 462/01, sono soggetti a controlli di verifica i seguenti impianti:
- Impianti elettrici di messa a terra
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
La periodicità stabilita per effettuare tali controlli è ogni 2 anni per gli impianti installati:
- Nei cantieri;
- All’interno di locali adibiti ad uso medico o similari (come veterinari, centri estetici, ecc.);
- Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (come discoteche, cinema, alberghi, tutte la altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, edifici con strutture portanti in legno e comunque tutti gli edifici classificati come tali nel progetto degli impianti elettrici);
- In luoghi con pericolo di esplosione (come centrali termiche a gas, grandi luoghi di lavoro e/o depositi di materiali che presentano rischi esplosivi).
Sono, invece, soggetti a verifiche periodiche ogni 5 anni tutti gli impianti previsti dal DPR 462/01 e installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.
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